PUBBLICAZIONE DELIBERE OO.CC.
Si precisa che l’art. 43 del D.Lgs. n 297/1994, dispone sotto la rubrica “Pubblicità degli atti”: “1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola. [...] 3. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Si dispone all’art 13, proprio a precisazione della ricordata disposizione legislativa: “La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria del circolo od istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.